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giovedì 3 dicembre 2020

Open Fiber: la fibra in condominio e' un diritto dei cittadini

 



Gli amministratori di condominio non devono indurre riunioni e produrre delibere: la normativa da' la facolta' di procedere senza indugi con la posa della fibra. Sara' poi facolta' dei residenti scegliere se attivare o meno un eventuale abbonamento.

A sottolineare il suo ruolo di "operatore wholesale" che si occupa di gestire la sua rete interamente in fibra ottica e di mettere a disposizione le infrastrutture agli operatori di telecomunicazioni che si occuperanno delle commercializzazione dei servizi a banda ultralarga (connettività FTTH a 1 Gbps) agli utenti finali, Open Fiber ha recentemente pubblicato sulla sua home page l'elenco completo dei partner.
Cliccando qui si puo' conoscere la lista degli operatori che offrono i propri servizi (anche) utilizzando la rete Open Fiber (in questa pagina, selezionando una citta' gia' coperta, si puo' consultare la lista dei partner attivi, coi quali gli utenti possono stipulare eventualmente un contratto).

Come il cosiddetto "diritto d'antenna" e' riconosciuto dalla normativa vigente (i cittadini hanno facolta' di installare sul tetto, anche in condominio, un'antenna necessaria all'invio e alla ricezione di dati per abilitare servizi a banda larga e ultralarga in modalita' wireless), Open Fiber ricorda che per la realizzazione dell'impianto in fibra ottica utile per connettere il condominio alla rete non occorre indire riunioni ne' una delibera condominiale (dlgs n. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, art. 91; dl 25 giugno 2008, n. 112 conv. in l. n. 133/2008; dlgs n. 33/2016 “Decreto Fibra”).

Portare la fibra ottica all'interno di un edificio condominiale e' compito di un'azienda specializzata incaricata da Open Fiber che controlla l'idoneita' dell'immobile quindi programma ed effettua i lavori di posa.

Quando una zona viene raggiunta dalla rete di Open Fiber e vi e' la possibilita' di attivare la connettività in fibra ottica, l'amministratore di condominio viene interpellato per raccogliere l'autorizzazione al fine dell'esecuzione dei lavori. Tale "via libera", pero', non implica l'impegno di attivare alcun abbonamento, ne' per l'amministratore ne' per i residenti.
I lavori di posa della fibra sono infatti gratuiti per il condominio e permettono agli interessati, in un secondo tempo, qualora lo desiderassero, di valutare l'attivazione di servizi di connettivita'
ultrabroadband (1 Gbps) rivolgendosi alle societa' partner di Open Fiber citate in apertura.

Inutile dire che la disponibilita' della connessione in fibra ottica con architettura FTTH a livello condominiale contribuisce ad aumentare il valore delle singole unita' abitative.

A un tecnico abilitato puo' essere anche richiesto il rilascio di un'"etichetta" che certifichi la predisposizione dell'edificio per l'utilizzo della banda ultralarga da parte dei residenti.

In sede di vendita dell'abitazione, tale certificazione contribuisce ad accrescere il valore dell'edificio.

Peraltro, tutti gli edifici di nuova costruzione, la cui autorizzazione edilizia sia posteriore al 1° luglio 2015, devono inoltre essere "equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete".

Il condominio puo' bloccare solamente i lavori comunicando l'intenzione di volerli svolgere in proprio e a proprie spese, procedura per' sconveniente e difficilmente applicabile in autonomia.

Il gia' citato decreto legislativo 33/2016, conosciuto anche con l'appellativo decreto fibra, stabilisce (articolo 91) che "il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini".

Lo stesso decreto prevede all'articolo 8 che ai "proprietari di unita' immobiliari, o al condominio ove costituito in base alla legge" venga riconosciuto il "diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie".
Di fatto, quindi, i lavori di copertura di un condominio possono iniziare anche sulla scorta di una richiesta di connessione alla rete a banda ultralarga
avanzata da un solo condomino nel caso in cui il punto di terminazione a livello stradale fosse gia' raggiunto dalla fibra ed attualmente a costo zero grazie al bonus del 110%.

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